Dall’agosto 2013 sono entrate in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre l’importo di una multa, qualora la sanzione stessa venga pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Lo sconto è pari al 30%. Non viene applicato quando sono commesse violazioni di natura penale (guida in stato di ebbrezza), violazioni per cui è prevista la confisca dell’auto e violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida. Una volta pagata la sanzione, con o senza sconto, viene meno il diritto a presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Questo però non è sempre vero. Andrea Iurato, avvocato, rivela che l’eccezione si applica qualora gli obbligati a pagare la sanzione siano due o più e solo uno di essi abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.
È quel che accade, ad esempio, quando il conducente del veicolo sia diverso dal proprietario: in questo caso, infatti, la violazione è contestata sia al conducente che al proprietario che sono entrambi obbligati a pagare la sanzione. La Corte costituzionale ha stabilito che nel caso in cui il proprietario del veicolo paghi la sanzione in misura ridotta, il conducente possa comunque proporre ricorso contro il verbale
D’ogni modo la Corte costituzionale si è espressa solamente nel caso di pagamento effettuato dal proprietario, ma non è da escludere – è scritto su La legge per tutti – che il principio possa essere fatto valere anche nel caso contrario, quando ad aver pagato sia stato il conducente e il proprietario voglia presentare ricorso. In questo caso, infatti, il proprietario potrebbe subire comunque delle conseguenze negative dal verbale, come ad esempio il riconoscimento della propria responsabilità civile nel caso in cui sia avvenuto un sinistro stradale e il connesso aumento del premio assicurativo.
Foto | Flickr
Multe auto: si può fare ricorso dopo averla pagata con lo sconto? é stato pubblicato su Autoblog.it alle 17:15 di martedì 17 marzo 2015.
Fonte: Autoblog